Sospensione mutuo: ecco quando e come richiederlo

Come noto, la sospensione delle rate del mutuo per le famiglie in difficoltà economiche è stata prorogata al 31 gennaio 2013.

Una gradita novità compresa all’interno del Piano Famiglie, e che pertanto potrebbe costituire una ottima possibilità in mano ai mutuatari che si trovino in un momento di difficoltà.

Cerchiamo di riassumere chi può richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, e in che modo poter avere accesso a questa opportunità.

Innanzitutto, ricordiamo come la domanda sia presentabile solo ed unicamente nei casi in cui entro il 31 dicembre siano accaduti gli eventi previsti all’interno del regolamento dell’iniziativa. Si tratta di eventi pregiudizievoli molto gravi, che hanno portato in diminuzione o in azzeramento il reddito. Si pensi alla perdita del posto di lavoro (o la cessazione del contratto a termine), la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni, l’entrata in cassa integrazione, la morte o il grave infortunio di un congiunto.

La richiesta può inoltre essere effettuata solamente da persone fisiche con reddito non superiore ai 40mila euro. Il limite è relativo al singolo mutuatario, e può essere cumulato fino a 80 mila euro in caso di mutuo con due intestatari.

Per quanto concerne la sospensione delle rate, è ammesso il rinvio di un numero minimo di 12 mesi, relativo ai mutui per acquisto, per costruzione o per ristrutturazione della prima casa.

Sono ammessi al rinvio i mutui non superiori ai 150 mila euro, per qualsiasi tipologia tecnica di tasso di interesse (variabile, fisso o misto). Sono escluse da questa possibilità le persone che abbiano già usufruito di una precedente moratoria, o coloro che hanno ritardi nei pagamenti per almeno 90 giorni.

Nei prossimi mesi, ci occuperemo ancora del Piano Famiglia e di tutte le possibilità rimesse in mano ai mutuatari e ai clienti bancari in difficoltà.