La rinegoziazione del prestito è la richiesta fatta da parte di una persona di rivedere le condizioni del proprio prestito, al fine di riuscire ad ottenerne di migliori. Ad esempio, una persona che ha un prestito a tasso fisso, potrà chiedere il passaggio al tasso variabile, qualora le condizioni del mercato lo permettano, oppure viceversa.
Ogni soluzione che le due parti troveranno circa la rinegoziazione del prestito dovrà essere presa in maniera consensuale da entrambe le parti. Questa tipologia di operazione può essere fatta anche senza la presenza di un notaio, dunque non ci sono spese accessorie.
A seguito della legge 244 del 24 dicembre 2007, nota formalmente come legge Finanziaria 2008, l’operazione di rinegoziare il prestito deve essere fatta gratuitamente.
Le banche dunque applicheranno ai prestiti che verranno rinegoziati un tasso fisso sulla base del tasso medio del 2006. Sarà nello specifico applicato il tasso IRS che è leggermente più basso dell’Euribor. A questo tasso IRS verrà applicata anche una maggiorazione dello spread al 0.5%
La durata del finanziamento resta inizialmente invariata, in seguito può anche essere allungata, ma questo dipenderà dall’andamento dei tassi di interesse. E’ quanto ha affermato l’Abi in una nota relativa alla rinegoziazione dei mutui.
Se dal momento della rinegoziazione fino a quello della scadenza, i tassi di interesse sono saliti oppure non sono scesi in maniera sufficiente, la durata del mutuo verrà automaticamente estesa, sempre a rata fissa, per il periodo sufficiente al fine di completare il rimborso.
Se, al contrario, durante la vita del mutuo rinegoziato i tassi di interesse scendono in maniera maggiore rispetto al beneficio che già è stato acquisito con il passaggio alla rata fissa, il maggior beneficio, ovvero quello legato al nuovo tasso di interesse, verrà riconosciuto sotto forma di ritorno ad una inferiore rata a tasso variabile, così come previsto dal mutuo originario.