logo
  • Home
  • Contatti
  • Note Legali

Deducibilità interessi

L’Agenzia delle Entrate regola la deducibilità degli interessi passivi dal reddito dell’impresa. In particolare i regolamenti dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento all’art. 96 TUIR e ai limiti di riporto delle eccedenze.


Il nuovo art. 96 TUIR, infatti, regola la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri che sono assimilati dia soggetti IRES per il periodo d’imposta successivo a quello in corso. Questa norma prevede che gli interessi passivi e che tutti gli oneri ad esso assimilati sono deducibili in ogni periodo di imposta, fino ad un limite massimo del 30% del risultato operativo lordo dell’azienda.

Quali interessi si possono dedurre?

Vediamo, a puro titolo esemplificativo, alcuni dei proventi e degli oneri che possono rientrare nel discorso della deducibilità degli interessi affrontato fino ad ora:

  • sconti passivi sui finanziamenti che sono ottenuti dalle banche oppure da altre istituzioni finanziarie;
  • commissioni passive sui finanziamenti, sia per le fideiussioni che per le altre garanzie che vengono rilasciate da terzi;
  • altri oneri che derivano dall’emissione di titoli di debito;
  • oneri che derivano da quelle operazioni di prestito di titoli.

Quali interessi sono esclusi dalla detrazione?

Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 96 TUIR questa categoria di interessi:

  • interessi passivi che si hanno a causa di debiti commerciali;
  • interessi passivi che derivano dla costo di beni materiali ed immateriali che sono strumentali per l’esercizio dell’imprese;
  • interessi passivi che sono imputabili all’aumento del costo delle rimanenze di magazzino;
  • interessi che sono relativi a quelle operazioni di pronti contro termine sui titoli che hanno una funzione di raccolta.

La regola relativamente alla deducibilità degli interessi parte dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La finanziaria può tuttavia prevedere delle agevolazioni per i primi due anni di applicazione delle nuove disposizioni.

Durante il primo anno di applicazione, infatti, il limite di deducibilità degli interessi è aumentato di 10.000 euro, mentre durante il secondo anno di applicazione tale limite è aumentato di ulteriori 5.000 euro.

Per ovvi motivo questa legge non viene applicata né alle banche né alle società finanziarie.

Prestiti Personali

Tipi di Prestito Personale

  • Calcolo del prestito
  • Centrale Rischi Finanziari (CRIF)
  • Cessione del quinto
  • Consolidamento debiti
  • Deducibilità interessi
  • Il Prestito personale online
  • Leasing per aziende
  • Leasing privati
  • Prestiti protestati
  • Prestito agevolato
  • Prestito agrario
  • Prestito al consumo
  • Prestito arredamento
  • Prestito artigiani
  • Prestito attività
  • Prestito auto
  • Prestito autonomi
  • Prestito cambializzato
  • Prestito cattivi pagatori
  • Prestito chirografario
  • Prestito commercianti
  • Prestito d’onore
  • Prestito delega
  • Prestito finanza carabinieri
  • Prestito fotovoltaico
  • Prestito inpdap
  • Prestito ipotecario
  • Prestito matrimonio
  • Prestito pannelli solari
  • Prestito pensionati
  • Prestito per stranieri
  • Prestito posta
  • Prestito ristrutturazione
  • Prestito segnalati crif
  • Prestito tasso fisso
  • Prestito veloce
  • Rinegoziare prestito
  • Tabelle prestito inpdap

Novità sul prestito

  • Prestito Personale ti aiuta a saperne di piu

Blogroll

  • Leasing

Categorie di Prestiti

  • prestito
Prestito personale © 2009 | Tutti i diritti riservati -