L’Agenzia delle Entrate regola la deducibilità degli interessi passivi dal reddito dell’impresa. In particolare i regolamenti dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento all’art. 96 TUIR e ai limiti di riporto delle eccedenze.
Il nuovo art. 96 TUIR, infatti, regola la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri che sono assimilati dia soggetti IRES per il periodo d’imposta successivo a quello in corso. Questa norma prevede che gli interessi passivi e che tutti gli oneri ad esso assimilati sono deducibili in ogni periodo di imposta, fino ad un limite massimo del 30% del risultato operativo lordo dell’azienda.
Vediamo, a puro titolo esemplificativo, alcuni dei proventi e degli oneri che possono rientrare nel discorso della deducibilità degli interessi affrontato fino ad ora:
Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 96 TUIR questa categoria di interessi:
La regola relativamente alla deducibilità degli interessi parte dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La finanziaria può tuttavia prevedere delle agevolazioni per i primi due anni di applicazione delle nuove disposizioni.
Durante il primo anno di applicazione, infatti, il limite di deducibilità degli interessi è aumentato di 10.000 euro, mentre durante il secondo anno di applicazione tale limite è aumentato di ulteriori 5.000 euro.
Per ovvi motivo questa legge non viene applicata né alle banche né alle società finanziarie.